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Successione: l’accettazione dell’eredità

Continuiamo i nostri post di approfondimento per aiutare il cittadino a orientarsi nelle procedure amministrative italiane, oggi parliamo di accettazione dell’eredità.

Nel post precendente, abbiamo visto che entro 12 mesi dalla morte gli eredi sono tenuti ad aprire la successione, a comunicare i beni presenti nell’asse ereditario: mobili, immobili e crediti e a occuparsi delle volture catastali dei beni immobili ereditari.

Ma facciamo un passo indietro e valutiamo diversi casi e procedure che riguardano l’eredità. 

Accettazione eredità tacita o espressa

Nel caso di un lascito ereditario che viene accettato possiamo avere vari tipi di comportamento da parte del chiamato all’eredità:

  1. accettazione tacita dell’eredità: egli agisce sui beni interessati in modo che ne risulta chiara l’intenzione di divenire erede;
  2. accettazione espressa: egli manifesta la volontà di accogliere l’eredità tramite un atto scritto;

accettazione con beneficio d’inventario: in caso di eredità gravate da debiti, l’erede rischia di dovere pagare con il proprio patrimonio personale i debiti che eccedano il valore stesso del lascito, allora egli può accettare l’eredità con beneficio d’inventario. Vediamola nel dettaglio.

Accettazione eredità con beneficio d’inventario

Con questa procedura l’erede può separare i propri beni dai beni del defunto e solo usando questi ultimi rispondere dei debiti ereditari.

A tal fine, entro tre mesi dalla dichiarazione di accettazione è necessario compilare un inventario dei beni ereditari, a meno che l’erede sia già in possesso di questi beni, nel qual caso si contano tre mesi dall’apertura della successione. Se egli non stende l’inventario né assolve gli altri adempimenti indicati dal codice, risulterà come un semplice erede, sprovvisto della tutela che l’opzione del beneficio d’inventario gli offre. L’accettazione con beneficio di inventario deve essere dichiarata a un notaio o al Cancelliere del Tribunale del territorio amministrativo in cui la successione è stata aperta. Tale dichiarazione va iscritta anche sul registro delle successioni e nei registri immobiliari entro 30 giorni.

La comunione ereditaria

I coeredi, ovvero tutti i chiamati all’eredità che l’accettano, si trovano nella situazione denominata ‘comunione ereditaria indivisa’. La suddivisione dell’eredità deve essere formalizzata davanti a un notaio. In assenza di un accordo sulla divisione, invece, uno dei coeredi può, con il supporto di un legale, ricorrere al Tribunale per ottenere la divisione dell’eredità in via giudiziale. 

Rinuncia all’eredità, subentrano i figli

Nel caso in cui i chiamati all’eredità non intendano accettarla, devono formalizzare la rinuncia all’eredità davanti a un notaio o presso la Cancelleria del Tribunale ove la successione è stata aperta. Nel caso in cui si tratti di eredi diretti del defunto, come ad esempio i figli, per legge gli subentrano i discendenti, ovvero i nipoti del ‘de cuius’. Anche questi ultimi hanno la possibilità di rinunciare presso la Cancelleria del Tribunale competente. La rinuncia può essere revocata, fintanto che l’eredità non sia stata accettata da ulteriori chiamati.

Termine accettazione eredità

Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in 10 anni dall’apertura della successione. All’interno di questo tempo, tuttavia, chiunque ne abbia interesse, per esempio i chiamati in subordine che potrebbero sostituirsi agli eredi rinunciatari, può richiedere al giudice di fissare di un termine entro cui gli eredi sono tenuti a formalizzare accettazione o rinuncia. Superato tale termine il diritto di accettazione decade ovvero il chiamato all’eredità non può più avanzare pretese sulla propria quota ereditaria.

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