Cosa succede in caso di decesso del locatore, ovvero se muore il proprietario della casa in affitto? Come deciso in una sentenza di oltre 30 anni fa della Corte di Cassazione,
«la morte del locatore comporta solo una modificazione soggettiva del rapporto di locazione con il subentro degli eredi nella posizione del locatore e nei suoi obblighi e con il corrispettivo dovere del conduttore di adempiere l’obbligazione relativa al pagamento del canone».
Questo significa che il contratto di affitto di un immobile risulta ancora valido dopo la morte del locatore. Si modifica solo la parte contraente, nel senso che gli eredi del proprietario venuto a mancare subentrano nel contratto.
Il rapporto contrattuale resta però lo stesso. Infatti, il contratto di affitto rimane in essere fino alla naturale scadenza, senza variazioni nelle condizioni e nelle clausole. L’inquilino, o conduttore, da quel momento deve pagare il canone di affitto agli eredi, i quali subentrano in automatico nel contratto nel momento in cui accettano l’eredità.
Adempimenti da effettuare al decesso del locatore
Vediamo brevemente cosa comporta il subentro nel contratto di locazione per decesso del locatore:
- Per prima cosa, gli eredi devono informare l’inquilino del proprio subentro e il conseguente diritto a richiedere il canone di affitto. Ciò è opportuno per chiarire la situazione e prevenire eventuali incertezze da parte del conduttore nel corrispondere l’affitto. Inoltre bisogna informarlo degli eventuali aggiornamenti nel modo in cui versare il canone: nuovo numero di conto corrente, persona cui versarlo (in caso di più eredi) eccetera.
- Poiché non si tratta di un contratto nuovo non vi sono imposte da pagare.
- Gli eredi devono inviare la comunicazione del subentro all’Agenzia delle Entrate in cui il contratto era stato registrato. Si utilizza, a tal scopo, il modello RLI in cui vanno indicati i dati del defunto e dell’erede che gli subentra. Il modello RLI, aggiornato lo scorso luglio, è il modulo da compilare per qualsiasi comunicazione relativa agli affitti: dati catastali dell’immobile affittato, stipula del contratto, proroga del contratto, fine del contratto, subentri, cessioni, rinegoziazione del canone, scelta (o revoca) del regime di tassazione a cedolare secca.
A tal proposito, nell’eventualità in cui si tratti di un contratto di affitto soggetto a cedolare secca, gli eredi sono tenuti a comunicare, tramite raccomandata, all’inquilino, che scelgono tale regime. Per qualsiasi pratica relativa ai contratti di locazione i professionisti Consad ti assistono! Contattaci: segreteria@studioconsadstp.com.