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La detrazione delle spese per medicinali

Tra le numerose agevolazioni quella delle spese sanitarie è la richiesta

La detrazioni delle spese per medicinali acquistate in Italia : regole principali

Nella maggior parte dei casi è riconosciuta una detrazione dall’Irpef di una percentuale della spesa sostenuta (19%) per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro (la cosiddetta franchigia).

La detrazione delle spese per medicinali è ammessa anche per quelle sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico e, in alcuni casi, nell’interesse di familiari non a carico (spese sanitarie per patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario).

Un familiare è considerato fiscalmente a carico se possiede un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Solo per i figli di età non superiore a 24 anni, questo limite è di 4.000 euro.

Le spese per le quali si ha diritto alla detrazione Irpef (19%) sono quelle relative a:

  • prestazioni rese da un medico generico (incluse quelle per visite e cure di medicina omeopatica)
  • acquisto di medicinali (anche omeopatici) da banco e con ricetta medica
  • prestazioni specialistiche
  • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie
  • prestazioni chirurgiche
  • ricoveri per degenze o collegati a interventi chirurgici
  • trapianto di organi
  • cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno)
  • acquisto o affitto di dispositivi medici e attrezzature sanitarie (comprese le protesi sanitarie).

Inoltre, sono detraibili, nella stessa misura del 19%, le seguenti spese di assistenza specifica:

  • assistenza infermieristica e riabilitativa (per esempio, fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, eccetera)
  • prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona
  • prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo
  • prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale
  • prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

Le spese per l’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da documento commerciale “parlante” (ex “scontrino parlante”), da cui risulti specificato:

  • natura del prodotto;
  • qualità del prodotto;
  • quantità del prodotto;
  • codice fiscale del soggetto acquirente.

Per quel che riguarda la natura del prodotto, è sufficiente l’indicazione generica della parola “farmaco” o “medicinale”, ossia, per esempio, delle sigle “med”, “f.co”, “otc”, “sop” e “omeopatico”.

E le spese medicinali acquistate all’estero : sono detraibili ?

Le spese per l’acquisto di medicinali sostenute all’estero seguono il medesimo trattamento di quelle sostenute in Italia; vale a dire che sono detraibili, all’interno della dichiarazione dei redditi, al 19 per cento per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro, come previsto dall’articolo 15, comma 1 lett. c), Tuir.

Ne discende che anche per esse è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile reperire le stesse indicazioni richieste per le spese sostenute in Italia.

Se, però, il farmacista estero, nonché l’esercente estero, non ha rilasciato un documento completo, il contribuente può:

  • riportare a mano, sullo stesso documento, il codice fiscale;
  • chiedere apposita documentazione dalla quale sia possibile evincere la natura, la qualità e la quantità.

Il documento relativo all’acquisto effettuato all’estero, presso farmacie, supermercati e altri esercizi commerciali o attraverso il commercio elettronico diretto, deve essere tradotto.

La traduzione, nel caso di documenti in lingua inglese, francese, tedesco e spagnolo, può essere eseguita direttamente dal contribuente.

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