La nuova legge di Bilancio 2020 sancisce che la detrazione spese mediche (e degli altri oneri detraibili di cui all’art. 15 del TUIR,) potrà avvenire solo per i pagamenti effettuati in modo tracciabile, ovvero divieto di utilizzo dei contanti per tali operazioni.
L’Obbligo vige solo per le spese mediche?
No, la normativa si applica a tutte le spese per cui è prevista una detrazione d’imposta IRPEF del 19% come riportato nel Dpr 917/1986 art. 15.
Quali sono esattamente le spese detraibili per cui vige l’obbligo della tracciabilità?
- Interessi passivi mutui prima casa
- Intermediazioni immobiliari per abitazione principale
- Spese mediche
- Spese Veterinarie
- Spese Funebri
- spese per scuole e università
- Assicurazioni rischio morte
- Erogazioni liberali
- Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi
- Affitti studenti universitari
- Canoni abitazione principale
- Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
- Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
Ci sono eccezioni all’obbligo della tracciabilità?
Sì, l’obbligo di pagamento con metodo tracciabile ai fini della detrazione delle spese non si applica alle seguenti voci:
l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici.
prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
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