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Decreto agosto e mondo sportivo non profit le novità

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Il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, meglio noto come Decreto agosto, ha introdotto alcune novità di interesse per il mondo sportivo.

Confermata per giugno l’indennità per i collaboratori sportivi (art. 12)

Aliquote 2019 definite con circolare Inps n. 19/2019 : aliquota del 24%. E’ prevista una rateizzazione dell’importo Il versamento degli importi si effettuarà con il modello di pagamento F24.

I percettori di tale indennità sono i collaboratori sportivi (ossia coloro che hanno in essere un rapporto di collaborazione con il CONI, il CIP, le federazioni, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva nonché associazioni e società sportive iscritte nel Registro CONI) che non percepiscano altro reddito da lavoro, reddito di cittadinanza e indennità Covid di altra natura.

Se l’interessato ha presentato la domanda per le mensilità precedenti non deve fare nulla: in automatico vedrà accreditarsi la somma. Se è stato cambiato il conto corrente è necessario comunicare il nuovo Iban via e-mail all’indirizzo : cambioibangiugno@sportesalute.eu.

Chi non aveva presentato l’istanza potrà invece farlo a partire dalle 14,00 dell’8 settembre e fino al 15 settembre sul sito di Sport e salute sempre autocertificando la preesistenza del rapporto di collaborazione e la mancata percezione dei redditi sopra specificati.

Aperto anche alle associazioni titolari di solo codice fiscale l’accesso al Fondo di garanzia per le Pmi (art. 64)

Viene modificato l’articolo 13 del Dl Liquidità permettendo a tutti gli enti non commerciali l’accesso alle risorse del Fondo di garanzia per le Pmi a prescindere dall’iscrizione in specifici registri o dallo svolgimento di attività d’impresa. Con la modifica apportata rientrano così tra i potenziali beneficiari tutti gli enti non commerciali, e quindi non solo gli enti del Terzo settore (intendendo tali, nelle more dell’istituzione del Registro unico nazionale del terzo settore, le Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale) né solo gli enti in possesso di partita iva.

Si ricorda che il beneficio consiste nella possibilità di richiedere un prestito alla banca, intermediari finanziari di cui all’art. 106 del Testo unico bancario ed agli altri soggetti abilitati alla concessione del credito che viene garantito dallo Stato (con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione) attraverso un Fondo gestito da Mediocredito Centrale S.p.A. (istituto bancario a partecipazione pubblica).

L’agevolazione nell’accesso al credito è legata alla circostanza che il richiedente autocertifichi di aver subito dei danni dall’emergenza Covid-19. Per gli enti non commerciali con la espressione ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall’organo statutariamente competente per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall’organo statutariamente competente per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

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