In una Cooperativa sociale è obbligatorio per il datore di lavoro richiedere il certificato del casellario giudiziale quando intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori?
L’articolo 2 del decreto legislativo 39/2014 prevede l’obbligo di richiesta del certificato penale al casellario giudiziale da parte del datore nel caso intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o volontarie che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’assenza di reati inerenti l’abuso o lo sfruttamento sessuale di minori. Circa il quesito, per le attività di volontariato l’obbligo di richiedere il certificato sussiste nei casi in cui il rapporto di volontariato sia inquadrato in un rapporto di lavoro (e quindi la cooperativa assuma la veste di datrice di lavoro). Più in generale il certificato deve essere richiesto per quei lavoratori addetti ad attività che comportino un contatto diretto e regolare con minori (ad esempio insegnamento nei confronti di minori, conducenti di scuolabus, somministrazione di pasti in mense frequentate da minori ec.). Se la utenza è indifferenziata e preventivamente determinabile (pur se occasionalmente costituita da minori), il certificato non è necessario.
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