Qualora le parti dispongano esclusivamente una riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere, si conferma che per la registrazione dell’atto non sono dovute le imposte di registro e di bollo (articolo 19 del decreto legge n. 133/2014). Questo vale anche quando la riduzione del canone viene concordata solo per un periodo di durata del contratto.
Si ricorda, infine, che fino al 31 agosto 2020 è possibile registrare l’atto di rinegoziazione sia con il modello RLI che con il modello 69. Dal 1° settembre 2020, invece, per comunicare la rinegoziazione del canone di locazione non sarà più possibile utilizzare il modello 69 ma solo il modello RLI.